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SINTESI DELLA NORMATIVA SUL CANONE RAI APPROVATA CON LA LEGGE DI STABILITA’ 2016


I tempi stringono e la chiarezza sul pagamento del canone Rai comincia a sollevare non poche inquietudini. Basta difatti possedere un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive per esser obbligati al pagamento del canone ordinario, con conseguenze assai severe per i presunti evasori. Ma andiamo con ordine. La detenzione dell’apparecchio si presume nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia elettrica, tanto che ogni rata sarà spalmata sulla bolletta della luce. La prima sarà aggiunta alla bolletta di luglio, su un canone complessivo di 100 euro annui. Per il 2016 la dichiarazione sostitutiva (clicca qui per la definizione delle modalità e dei termini di presentazione) di non detenzione di un apparecchio TV, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni in cui il dichiarante è titolare di utenza elettrica, va presentata tramite raccomandata senza busta entro il 30 aprile 2016 (Agenzia delle entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino) o in via telematica (www.agenziaentrate.gov.it) fino al 10 maggio 2016. La dichiarazione presentata tramite raccomandata dal 1° maggio ed entro il 30 giugno 2016 o in via telematica dall’11 maggio al 30 giugno 2016 avrà effetto per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017. Il modello di autocertificazione va presentato ogni anno e va effettuato anche in caso in cui l’intestatario del canone Rai risulti diverso dall’intestatario dell’utenza elettrica. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Non è più consentita la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi. Chi non dovesse pagare il canone non corre il rischio del distacco della luce, ma rischia una sanzione da 8 mesi a 4 anni di carcere. Il testo della legge n. 208/2015, che ha modificato la disciplina del canone Rai, si appella difatti all’art. 482 del Codice Penale sulla ‘Falsità materiale commessa dal privato’. Una sanzione a dir poco smisurata se teniamo conto della scarsa severità delle pene di reati tributari ben più gravi. Che si miri a rimpinguare le funeste casse italiane punendo, come sempre accade, i poveri comuni mortali e lasciando impuniti i grandi evasori?

Barbara Giardiello


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